Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Nei confronti dello straniero condannato per il reato di cui al presente articolo è disposta l'espulsione perpetua dal territorio dello Stato mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, anche in deroga alla disciplina vigente in materia di espulsione».